Raccolta Funghi
nei dintorni del Lago Santo!
nei dintorni del Lago Santo!
Penso che non abbiano bisogno di commenti...
P.S. se avete foto di giornate di cerca belle come queste mandatecele e ve le pubblichiamo!!!
RINGRAZIO LA MIA AMICA CLAUDIA, Guida Ambientale Escursionistica e dipendente dell'Ente Parco del Frignano, PER ESSERSI ADOPERATA A SCRIVERE QUESTA SINTESI CHE FA' BEN CAPIRE A VOI TUTTI COME COSA E QUANDO PER LA CERCA DEI FUNGHI......
GRAZIE CLAUDIA, TEX
RACCOLTA FUNGHI
Tipi di autorizzazioni e giornate consentite
RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO DEL FRIGNANO - Tesserino di colore verde
(Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Sestola)
Raccolta consentita fino a kg. 5 giornalieri nei comuni del Parco, fino a kg.3 altrove.
Divieto di raccolta nelle giornate di lunedì e venerdì, a cui si aggiunge il martedì al di fuori del territorio dei comuni di cui sopra.
Residenti nei comuni dell’Unione Comuni Montani del Frignano e dell’Unione dei Comuni Montani valli Dolo,Dragone e Secchia. - Tesserino di colore giallo
(Lama M., Pavullo, Polinago, Serramazzoni, Montese, Montefiorino, Palagano,Prignano)
Raccolta consentita fino a kg. 5 giornalieri nei sopracitati comuni, fino a kg.3 altrove.
Divieto di raccolta nelle giornate di lunedì e venerdì, a cui si aggiunge il martedì al di fuori del territorio dei comuni di cui sopra.
NON RESIDENTI NEI COMUNI indicati sopra
Raccolta consentita fino a kg. 3 giornalieri in tutte le zone di validità dell’autorizzazione. Divieto di raccolta nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì
L.R. n°6/96 Disciplinare della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei
Art. 5 Limiti alla raccolta
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.
Art. 6 Modalità della raccolta
1. La raccolta è consentita nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato, domenica per la giornata del martedì (fare riferimento alla residenza) nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore (martedì).
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.
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